Statuto della CELI

(testo approvato in 2a lettura, Roma 24-25 Gennaio 2004)

PREAMBOLO

A partire dall’anno 1948 i membri delle comunità evangeliche di Bolzano, Firenze, Genova, Ispra-Varese, Milano, Napoli, Roma, San Remo, Santa Maria La Bruna, Sicilia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trieste e Venezia si sono uniti, per delibera delle rispettive assemblee, nella Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI). Questa unione è stata favorita dalla Federazione Luterana Mondiale. Con la Chiesa Evangelica in Germania (EKD) fu realizzata la particolare colleganza con la Cristianità evangelica in Germania tramite un continuo sviluppo del reciproco rapporto sancito da accordi bilaterali. La CELI si è data uno Statuto, il quale è stato definitivamente approvato dal Sinodo dell’anno 1958, ottenendo con D.P.R. n. 676 del 16 Maggio 1961 il riconoscimento della personalità giuridica. In seguito il Sinodo del 22-24 Maggio 1971 deliberava un nuovo Statuto, che otteneva l’approvazione con D.P.R. n. 192 del 7 marzo 1975. Successivamente la CELI regolava i rapporti con lo Stato Italiano tramite una “Intesa” , divenuta Legge con il D.P.R. n. 520 del 29 Novembre 1995, ottenendo contemporaneamente il riconoscimento quale Ente Ecclesiastico. Al fine di adeguare i suoi ordinamenti alle mutate esigenze funzionali riordina le sue norme con il seguente nuovo Statuto.

TITOLO I – COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO

Art. 1

(Fondamenti dottrinari – Scopo)

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) è fondata, per quanto concerne la fede, la dottrina e il servizio, sul Vangelo di Gesù Cristo, così come ci è tramandato nella Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, e testimoniato nelle professioni di fede della Chiesa antica e nella Confessione Augustana dell’anno 1530. La CELI adempie alla sua missione impegnandosi con i suoi membri e con le sue Comunità al corretto annuncio della Parola di Dio, alla amministrazione dei Sacramenti secondo l’istituzione, alla testimonianza pubblica, alla cura delle anime, alla formazione ed istruzione religiosa, alla diaconia, all’assistenza spirituale. Essa promuove la dottrina, la cultura e l’etica luterana.

Art. 2

(Collegamenti ecumenici)

La CELI è parte della Cristianità universale. Essa promuove la collaborazione di tutte le chiese cristiane. Questa comunione si estrinseca fra l’altro con la comunità ecclesiale con le Chiese facenti parte della Federazione Luterana Mondiale, nonché della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa (già Comunione Ecclesiale di Leuenberg). La vocazione ecumenica viene inoltre realizzata con la partecipazione alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia (F.C.E.I.) ed alla Conferenza delle Chiese Europee (KEK) e tramite questa con il Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC). La Chiesa fa propria la “Carta Ecumenica” firmata a Strasburgo il 22 aprile 2001.

Art. 3

(Natura giuridica e sede)

La Chiesa Evangelica Luterana in Italia ( CELI ) è Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto.

  1. Essa non persegue scopi di lucro.
  2. La CELI regola ed amministra autonomamente i propri affari.
  3. Ha sede legale in oo165 Roma, via  Aurelia Antica, 391.

Art. 4

(I membri della chiesa)

La Comunione dei Fedeli costituisce la Chiesa. La vita ecclesiale si realizza tramite le Comunità nonché le attività e le opere promosse dalla CELI. Fanno parte di diritto di una Comunità tutti coloro che sono stati battezzati o confermati nella stessa. Ne fanno parte altresì, a domanda, tutti i cristiani che accettano lo statuto della Comunità ed accettano la Parola ed i Sacramenti secondo l’ordinamento della CELI, senza distinzione di nazionalità, sesso, lingua, etnia e censo. Presupposto per l’ammissione come membro in una Comunità è il Santo Battesimo. Con l’ammissione in una delle Comunità i fedeli diventano membri della CELI. Tale qualità si perde con l’uscita o può essere sospesa con l’esclusione dalla Comunità.

TITOLO II – LE COMUNITA’

Art. 5

(Ammissione alla CELI)

Una Comunità che non ancora faccia parte della CELI, può richiederne l’accoglimento, previa accettazione del presente Statuto. Il Sinodo decide l’ammissione con delibera Sinodale presa con la maggioranza dei due terzi dei votanti su proposta motivata del Concistoro. Con questa delibera la Comunità acquista la personalità giuridica nella CELI. Con l’ammissione i membri della Comunità diventano membri della CELI. Lo Statuto della Comunità, che non può essere in contrasto con lo Statuto della CELI, regola l’argomento.

Art. 6

(Dichiarazioni fondamentali)

  1. Fra le Comunità vi è comunione di pulpito e di sacramento.
  2. La CELI, per le molteplici tradizioni delle sue Comunità, ha il compito di promuovere l’incontro fra culture, famiglie, e quello dell’assistenza spirituale nel turismo e della diaconia.
  3. Nelle comunicazioni interne tra le comunità e tra queste e la CELI le lingue italiana e tedesca sono equiparate.

Art. 7

(Le Comunità)

  1. La Comunità, in cui si realizza la comunione con Gesù Cristo a livello locale, è un’unione localmente definita di membri, che si riunisce regolarmente nella Parola e nel Sacramento e nella quale si manifesta il ministero della Chiesa.
  2. La Comunità ha il compito di organizzare la vita comunitaria nel suo ambito secondo i principi di cui all’art. 1 del presente Statuto. Rapporti permanenti delle Comunità con l’estero si svolgono nel quadro delle direttive emanate dalla CELI.
  3. Le Comunità sviluppano la vita ecclesiastica nell’ambito locale.
  4. Esse godono di autonomia giuridico-amministrativa, anche per quanto riguarda il loro patrimonio, nell’ambito del presente Statuto e delle Leggi dello Stato.
  5. Le Comunità sono sottoposte alla vigilanza da parte del Concistoro.
  6. Le Comunità sono titolari dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare da esse acquisito o loro pervenuto per lasciti o disposizioni testamentarie.
  7. Nell’amministrazione del loro patrimonio le Comunità sono tenute a considerare le necessità ed i compiti della CELI. Esse contribuiscono alle spese della CELI con contributi obbligatori.
  8. La direzione della CELI e le Comunità attuano il principio di coordinare le loro attività, di reciproca informazione ed assistenza.
  9. Organi della Comunità sono l’Assemblea, il Consiglio e l’ufficio pastorale. Essi conducono la Comunità con responsabilità collegiale.
  10. Nei loro statuti le Comunità si attengono a modelli unitari elaborati dal Sinodo.
  11. Le Comunità sono tenute alla rendicontazione nei confronti del Concistoro.
  12. Le Comunità hanno diritto al servizio di visitazione.
  13. Gli statuti di nuova elaborazione e le eventuali modifiche agli statuti in vigore devono attenersi ai modelli ed alle delibere-quadro elaborati. Il Concistoro, approvato lo statuto, lo deposita presso il Ministero dell’Interno.

Art. 8

(Recesso)

  1. Una Comunità può recedere dalla CELI.
  2. Il recesso viene deliberato, su richiesta di un numero di membri della Comunità fissato nel proprio statuto, dall’Assemblea Straordinaria della Comunità, convocata a norma del proprio statuto, con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti aventi diritto al voto, in doppia lettura con un intervallo di almeno quattro mesi fra la prima e la seconda lettura.
  3. Prima della convocazione dell’Assemblea, la cui convocazione ed il cui ordine del giorno devono essere preventivamente comunicati al Concistoro ed al Collegio dei Conciliatori, deve essere dato modo agli organi competenti della CELI di prendere posizione sul recesso in discussione. In ogni caso deve essere tentata una mediazione.
    Gli organi competenti della CELI devono essere invitati tempestivamente all’Assemblea, nella quale i loro rappresentanti hanno diritto di prendere la parola.
  4. La delibera di recesso acquista efficacia ai fini economici con la chiusura dell’anno finanziario in corso.
  5. Per la riammissione di una Comunità uscita dalla CELI si procede applicando l’art. 5 del presente Statuto.

TITOLO III – IL CORPO PASTORALE

Art. 9

(Ministero di Culto)

  1. I Pastori che hanno l’incarico di un ufficio pastorale hanno il diritto ed il dovere del pubblico annuncio del Vangelo con la Parola ed il Sacramento, della cura delle anime, dell’istruzione e dell’assunzione di incarichi di interesse comune affidati dalla CELI. Essi espletano il loro incarico in fedeltà ai voti dell’ordinazione ed in ottemperanza agli ordinamenti della CELI e della Comunità. Sono tenuti all’osservanza del segreto del confessionale e d’ufficio anche dopo il termine del rapporto di servizio.
  2. Essi adempiono al loro incarico in collaborazione con gli organi direttivi della CELI, le cui decisioni sono per loro vincolanti. Per quanto riguarda l’ufficio pastorale sono tenuti alla collaborazione con gli organi e la direzione della Comunità (art. 7.9).
  3. Il ministero di culto è affidato ai Pastori insediati dalla CELI. Esso può essere affidato dal Decano, sentito il Concistoro ed il rispettivo Consiglio di chiesa, anche a diaconi, presbiteri e predicatori laici e lettori.

Art. 10

(Pastori/e )

  1. La chiamata ad un ufficio pastorale dà luogo ad un rapporto di servizio con la Chiesa.
  2. Tale rapporto può essere a tempo pieno, a tempo parziale oppure onorifico. La durata dell’incarico in una stessa Comunità non può superare i 12 anni. Deroghe sono ammesse con il consenso di tutte le parti interessate.
  3. Il rapporto di servizio comporta il diritto verso la CELI alla tutela ed all’assistenza del pastore per sé e per la sua famiglia nonché l’adempimento dei doveri di condotta professionale e privata, che sono sottoposti, per quanto riguarda il servizio e la dottrina, alla vigilanza della CELI.
  4. Nel caso in cui il rapporto di servizio con la CELI sia intrattenuto da un pastore in missione o distaccato dalla propria Chiesa di origine, saranno applicate le norme previste negli appositi accordi interecclesiastici.
  5. Presupposto per l’incarico di pastore della CELI è:
    • l’aver compiuto studi di teologia riconosciuti dalla CELI;
    • l’aver ricevuto l’ordinazione dalla Chiesa o da una chiesa aderente alla Federazione Mondiale Luterana od alla Comunione delle Chiese Protestanti in Europa (già Comunione Ecclesiale di Leuenberg).
  6. L’ordinazione può essere disposta dalla CELI, qualora il candidato sia in possesso dei requisiti di cui al punto 5) e dimostri il sostegno di una comunità ed i presupposti linguistici corrispondenti. I diritti scaturiti da tale ordinazione possono essere revocati.
  7. La Comunità ha il diritto di eleggere il Pastore. Nel caso della copertura di una specifica sede, il Concistoro ha la facoltà di adottare la procedura di nomina al posto della procedura di concorso nella scelta del candidato. Il consiglio della comunità interessata, con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può opporsi alla nomina del candidato proposto dal Concistoro. Nel caso di tale opposizione, che va motivata, la nomina del candidato in questione non ha luogo.

Art. 11

(Risoluzione anticipata del rapporto di servizio)

  1. Se il Concistoro, dopo attenta indagine ed ascoltati gli interessati, accerta che un pastore è colpevolmente venuto meno ai suoi doveri di ufficio, si è messo in contrasto con la dottrina oppure se la sua condotta di vita non è consona ai suoi doveri professionali, lo stesso Concistoro può rimuoverlo dall’incarico e sciogliere il rapporto di servizio o in caso di rapporto di missione richiederne la rimozione alla Chiesa di origine.
  2. La procedura di cui sopra può essere richiesta dal Consiglio della Comunità.
  3. Contro i provvedimenti di cui al punto 1) è ammesso ricorso al Collegio dei Conciliatori da parte del pastore interessato, o del Consiglio della Comunità.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCIO

Art. 12

(Patrimonio)

Il Patrimonio della CELI è costituito da:

  1. Proprietà immobiliari ad essa intestate.
  2. Beni ed immobili che dovessero comunque essere acquisiti alla CELI.
  3. Donazioni, liberalità, lasciti testamentari che dovessero essere disposti a favore della CELI con specifica destinazione a costituire o potenziare un’iniziativa a carattere permanente.
  4. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 13

(Entrate)

La CELI trae i mezzi per l’attuazione delle proprie finalità, per l’amministrazione e la gestione da:

  1. Rendite del proprio patrimonio.
  2. Contributi annuali versati dalle Comunità.
  3. Contributi ed elargizioni straordinarie di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.
  4. Entrate derivanti dalla partecipazione al regime di ripartizione dell’8×1000.
  5. Donazioni, liberalità, lasciti testamentari che non abbiano specifica destinazione di patrimonio.
  6. Ogni altro bene legittimamente introitabile.

Art. 14

(Bilancio)

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio vengono predisposti il bilancio consuntivo e quello preventivo per il successivo esercizio. Il bilancio annuale dovrà essere approvato entro il 30 giugno.

TITOLO V – ORGANI

Art. 15

(Gli Organi)

Sono organi della Chiesa Evangelica Luterana in Italia:

  • il Sinodo
  • il Concistoro
  • il Decano
  • il Collegio dei Revisori dei Conti
  • il Collegio dei Conciliatori.

Art. 16

(Conduzione della Chiesa)

        La CELI è gestita sotto la comune responsabilità e collaborazione di Sinodo, Concistoro e Decano.
Tutti gli organi sono tenuti a collaborare con spirito fraterno nell’interesse della Chiesa e delle persone che ad essa si affidano.
È compito particolare del Sinodo rafforzare la solidarietà e responsabilità delle Comunità verso la CELI e della CELI verso le Comunità.

Art. 17

(Composizione del Sinodo)

Il Sinodo della CELI è composto da:

  1. Due membri per ogni Comunità nominati secondo il proprio statuto.
  2. I Pastori o Ministri di Culto in carica presso un ufficio pastorale riconosciuto dal Sinodo.
  3. Un ulteriore rappresentante, nominato dalle Comunità con oltre 200 membri aventi diritto al voto; due per le Comunità con oltre 400 membri aventi diritto al voto.
  4. Un massimo di quattro membri straordinari, con diritto di voto, proposti dal Concistoro o da almeno cinque membri del Sinodo. Essi scadono al termine della durata della sessione del Sinodo che li ha nominati.
  5. Le opere riconosciute dal Sinodo hanno diritto di rappresentanza e di voto nel Sinodo.

I presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Conciliatori e della Commissione tecnico-finanziaria ne fanno parte senza diritto di voto.
La durata in carica del Sinodo è di 4 anni. I membri del Sinodo non sono soggetti a vincolo di mandato.
Per i membri di cui ai punti 1) e 3) le Comunità provvedono anche alla nomina di supplenti che intervengono in caso di indisponibilità dei membri nominati.

Art. 18

(Compiti del Sinodo)

  1. Il Sinodo è l’organo sovrano della CELI.
  2. Il Sinodo dibatte tutte le materie della vita ecclesiale. Può rivolgersi con messaggi alle Comunità.
  3. Spetta al Sinodo in particolare:
    1. Stabilire in via definitiva gli argomenti dottrinali e statutari
    2. Approvare gli ordinamenti della CELI e, di concerto con le Comunità, gli ordinamenti di culto
    3. Eleggere nel proprio seno la presidenza del Sinodo
    4. Eleggere il Decano, il Vicedecano ed i Consiglieri laici del Concistoro
    5. Eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti
    6. Eleggere i membri del Collegio dei Conciliatori
    7. Eleggere tre membri della Commissione tecnico-finanziaria
    8. Eleggere i membri straordinari del Sinodo
    9. Istituire commissioni e comitati sinodali
    10. Ricevere e dibattere la relazione annuale del Concistoro
    11. Ricevere e dibattere i bilanci consuntivo e preventivo, sentita la relazione dei Revisori dei Conti
    12. Approvare i bilanci consuntivo e preventivo, dandone discarico al Concistoro stesso
    13. Deliberare il piano delle sedi pastorali
    14. Stabilire l’entità dei contributi che le Comunità versano alla CELI
    15. Decidere sulle attività sovracomunitarie e sulle opere della Chiesa
    16. Deliberare l’ammissione di Comunità alla CELI o la loro esclusione
    17. Decidere modifiche statutarie
    18. Deliberare l’acquisto o l’alienazione di immobili
    19. Deliberare l’accettazione di eredità, donazioni o legati a favore della CELI e controllare la loro compatibilità con i fini istituzionali
    20. Deliberare sulle dimissioni anticipate o sulla destituzione di membri eletti o nominati dal Sinodo
    21. Deliberare lo scioglimento o la trasformazione della CELI e, in caso di scioglimento, sulla liquidazione del patrimonio e la nomina del liquidatore
    22. Deliberare su accordi e contratti internazionali od interecclesiastici o che abbiano particolare rilevanza per la CELI.

Art. 19

(Procedimento deliberativo del Sinodo)

  1. All’inizio del suo quadriennio il Sinodo elegge nel suo seno la sua presidenza (composta da un Presidente e da un Vicepresidente) ed un segretario verbalizzante. Tale comitato ha il compito di presiedere e moderare i lavori del Sinodo. Esso resta in carica quattro anni e comunque fino alla elezione della successiva presidenza.
  2. L’elezione del nuovo comitato di presidenza viene posto al numero 2 dell’ordine del giorno, immediatamente dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente.
  3. Il Sinodo si riunisce di norma una volta all’anno in seduta ordinaria, ed in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo ritengono necessario il Presidente del Sinodo, il Decano quale Presidente del Concistoro, ovvero tre membri del Concistoro, ovvero almeno un terzo dei membri del Sinodo, con richiesta scritta e motivata diretta al Presidente del Sinodo.
  4. Il Presidente del Sinodo convoca il Sinodo in seduta ordinaria una volta all’anno, di norma entro il mese di Maggio, mediante comunicazione scritta nonché con tempestiva inserzione nella propria stampa periodica ed affissione nella sede legale, almeno trenta giorni prima della data stabilita. Tale comunicazione deve contenere l’indicazione della data e del luogo della riunione nonché l’ordine del giorno.
  5. Il Presidente del Sinodo convoca il Sinodo in seduta straordinaria mediante comunicazione scritta, contenente l’indicazione della data e del luogo della riunione e corredata dall’ordine del giorno, inviata per lettera raccomandata, o con altro mezzo che comporti ricevuta dell’avvenuta spedizione, a ciascun membro almeno trenta giorni prima della seduta. In caso di comprovata urgenza può derogarsi al termine suddetto con convocazione telegrafica almeno cinque giorni prima.
  6. Il Sinodo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.
  7. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni di cui ai punti 1, 16 e 17 del precedente art. 18 nonché al primo comma del successivo art. 30 per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti e al punto 21 del precedente art. 18 per le quali occorre la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto.
  8. Ciascun membro del Sinodo dispone di un voto e non sono consentite deleghe di voto.
  9. Le votazioni sono palesi, per alzata di mano, escluse quelle concernenti le persone, che sono sempre a scrutinio segreto.
  10. In caso di elezioni, se ai primi due turni nessun candidato ha ottenuto il voto della maggioranza dei presenti, si procede al ballottaggio fra i due che al secondo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.
  11. Su decisioni del Sinodo in materia di dottrina il Decano ed il Vicedecano possono collegialmente opporre il diritto di veto. In questo caso tali decisioni sono sottoposte in seconda lettura al Sinodo, a distanza di almeno tre mesi, per una decisione definitiva.
  12. Alle sedute pubbliche la Presidenza o il Concistoro possono invitare ospiti o esperti in particolari materie: questi partecipano senza diritto di voto o di parola, ma possono essere invitati dalla presidenza ad intervenire su particolari argomenti.
  13. Per l’adozione di ordinamenti ecclesiastici o di culto occorre una delibera in doppia lettura con distanza non inferiore a tre mesi fra la prima e la seconda e con una maggioranza di due terzi dei membri presenti.
  14. Di norma, e salvo decisione contraria, le delibere sinodali entrano in vigore il giorno successivo alla loro votazione.
  15. Il Sinodo può darsi un proprio regolamento.

Art. 20

(Presidenza del Sinodo)

Il Presidente ed il Vicepresidente eletti a norma del precedente articolo 19.1 costituiscono la Presidenza del Sinodo. Essa dura in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili.

Compiti:

  1. Preparare di concerto con il Concistoro le sedute sinodali
  2. Dirigere e moderare i lavori del Sinodo
  3. È responsabile della redazione dei verbali
  4. Vigilare sulla esecuzione delle delibere del Sinodo

Ha diritto di partecipare con un suo membro alle sedute del Concistoro in veste consultiva.

Art. 21

(Composizione del Concistoro)

Il Concistoro è composto:

  1. dal Decano
  2. dal Vicedecano
  3. da tre Consiglieri laici

Fra i Consiglieri di cui al punto 3) il Concistoro elegge il Vicepresidente del Concistoro ed il consigliere per gli affari finanziari. I componenti durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Per assicurare la continuità del Concistoro i membri, eletti per quattro anni, decadono alternativamente ogni due anni: una volta i Consiglieri laici e dopo due anni i due Pastori. All’inizio della sessione sinodale vengono eletti i Consiglieri laici, dopo due anni i teologi. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di un membro prima della scadenza del mandato, il Concistoro può cooptare nella carica, con pari anzianità di carica del recedente, un altro membro del Sinodo che sottopone alla ratifica del successivo Sinodo. Alla scadenza delle rispettive cariche, i membri del Concistoro continuano l’espletamento dei loro incarichi in regime di prorogatio, fino alla costituzione del nuovo Concistoro. Alle sedute del Concistoro partecipa senza diritto di voto un membro della presidenza del Sinodo. Le cariche ricoperte dai Consiglieri laici del Concistoro sono a titolo onorifico.

Art. 22

(Compiti del Concistoro)

Al Concistoro, come organo collegiale, spetta la responsabilità della conduzione degli affari correnti e dell’amministrazione della CELI. All’interno del Concistoro vengono attribuiti ambiti di competenza ai singoli membri.

Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e sono vincolanti per tutti i membri.

  1. Al Concistoro spettano tutti quei compiti della CELI che secondo questo Statuto non sono attribuiti espressamente al Sinodo, al Decano o ad altri organi.
  2. Il Concistoro supporta le Comunità secondo quanto indicato nell’art. 7 dello Statuto e cura la trattazione di tutte le materie che riguardano le questioni ecclesiastiche nelle Comunità.
  3. In particolare al Concistoro spetta:
  1. La vigilanza sulle Comunità e sui Ministri di Culto, secondo gli ordinamenti della CELI
  2. L’assunzione, la vigilanza, il licenziamento del personale dipendente e dei collaboratori
  3. L’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Chiesa, compresi gli atti legali relativi ai beni ed ai diritti reali
  4. La nomina dei rappresentanti ed incaricati presso istituzioni, organizzazioni e manifestazioni
  5. La collaborazione per la copertura delle sedi pastorali vacanti
  6. La realizzazione dei progetti di bilancio della CELI
  7. La collaborazione nella organizzazione delle sedute del Sinodo e l’esecuzione delle delibere del Sinodo
  8. La predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre annualmente all’approvazione del Sinodo
  9. La promozione dello sviluppo di Comunità o gruppi
  10. L’adempimento a compiti ecclesiastici istituzionali, sentita la Conferenza dei Pastori
  11. La corresponsabilità e collaborazione con il Decano nelle visitazioni
  12. Il diritto di invio di messaggi alle Comunità
  13. La ricezione ed istruzione delle domande di ammissione alla CELI di nuove Comunità, da sottoporre al voto del Sinodo.

In caso di comprovata urgenza può prendere provvedimenti spettanti al Sinodo, dopo averne udita la presidenza, e salvo chiederne la ratifica alla successiva sessione.

Art. 23

(Procedimento deliberativo del Concistoro)

Il Concistoro si riunisce regolarmente su convocazione del suo Presidente ed ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta due dei suoi membri. Esso è presieduto dal Decano ed in sua assenza dal Vicepresidente del Concistoro. Il Concistoro è convocato con comunicazione scritta , contenente luogo, data ed ora della riunione nonché l’ordine del giorno proposto. Il Concistoro è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le decisioni del Concistoro impegnano tutti i suoi membri. I membri sono tenuti al vincolo della riservatezza sugli argomenti trattati durante le sedute. Con il consenso della maggioranza dei membri possono essere chiamati a partecipare alle sedute, peraltro senza diritto di voto, collaboratori, consulenti od esperti.

Art. 24

(Decano)

Il Decano, come Pastore dirigente, è a capo della CELI. Egli rappresenta la Chiesa nel suo insieme. Egli è eletto dal Sinodo. Le candidature sono proposte dalla conferenza dei pastori o da almeno quattro membri del Sinodo. I candidati devono essere pastori della CELI da almeno due anni. La proposta di uno o più candidati da parte della conferenza dei pastori non esclude il diritto di proposta di uno o più candidati ognuno appoggiato da almeno quattro membri del Sinodo. Il Decano dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli espleta il suo mandato contestualmente ad un impegno pastorale in una Comunità. Egli:

  1. sovrintende all’amministrazione della CELI ed alla esecuzione delle delibere del Concistoro.
  2. visita periodicamente le Comunità ed i pastori, insedia i pastori, ha la facoltà di ordinazione ed il diritto di celebrare, con un congruo preavviso, il culto in tutte le Comunità della CELI.
  3. organizza e dirige i lavori della conferenza dei pastori, cura l’aggiornamento professionale del corpo pastorale.
  4. informa regolarmente il Concistoro sulla sua valutazione della situazione globale della Chiesa e gli propone programmi e progetti di sviluppo nel campo dell’ecumenismo e della evangelizzazione.
  5. esplica i compiti di cui sopra di concerto con il Concistoro.

Il Decano ed il Vicedecano agiscono in stretta collaborazione. Essi espletano insieme ed in reciproca rappresentanza i compiti spirituali del decanato. Essi:

  • sono responsabili del buon andamento della vita spirituale della Chiesa.
  • curano i rapporti ecumenici con le altre Chiese e Confessioni.

In caso di comprovata urgenza il Decano può prendere, di concerto con il rappresentante legale, provvedimenti di spettanza del Concistoro, salvo l’obbligo di richiederne la ratifica nella successiva seduta. In caso di comprovata incapacità o impedimento permanente del Decano, il Vicedecano ne assume la supplenza fino alla successiva seduta del Sinodo. L’elezione del Decano deve essere posta all’ordine del giorno della prima sessione del Sinodo successiva all’evento. Il Decano ha, di concerto con il Vicedecano, diritto di veto sulle delibere del Sinodo in materia di fede e di dottrina. Il ricorso a tale diritto comporta un riesame della delibera da parte del Sinodo, che ne decide in via definitiva.

Art. 25

(Vicepresidente del Concistoro)

Il Concistoro elegge fra i suoi Consiglieri laici il Vicepresidente del Concistoro. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Presiede il Concistoro in assenza del Decano. Egli rappresenta il Decano in tutta la materia legale. A lui è delegata la rappresentanza legale della CELI. Egli deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legislazione italiana. Egli ha poteri di firma per l’esecuzione delle delibere del Concistoro. Ha il controllo sulla legalità delle delibere del Concistoro ed ha in materia legale diritto di veto motivato. Il Decano ed il vicepresidente del Concistoro agiscono in stretta collaborazione ed operano di concerto nell’espletamento dei compiti amministrativi e legali. In caso di comprovata urgenza il Vicepresidente del Concistoro può prendere, sentito il Decano, provvedimenti di natura legale spettanti al Concistoro, salvo chiederne la ratifica alla successiva seduta.

Art. 26

(Vicedecano)

Il Vicedecano è eletto dal Sinodo su indicazione della conferenza dei pastori o anche di almeno 4 membri del Sinodo. I candidati devono essere stati pastori della CELI per almeno 2 anni. La proposta di uno o più candidati da parte della conferenza dei pastori non esclude il diritto di proposta di uno o più candidati ognuno appoggiato da almeno quattro membri del Sinodo. Il Vicedecano dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli espleta il suo mandato assieme ad un ufficio pastorale. Il Decano ed il Vicedecano agiscono in stretta collaborazione. Essi espletano insieme ed in reciproca rappresentanza il compito spirituale del decanato. (vedi art. 24).

Art. 27

(Il Consigliere per gli affari finanziari)

Il Consigliere delegato agli affari finanziari è eletto dal Concistoro tra i suoi Consiglieri laici. Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli espleta il suo incarico di concerto con il Decano ed il Vicepresidente del Concistoro. Egli è responsabile verso il Concistoro della contabilità della CELI. Dà esecuzione alle delibere del Concistoro in materia di sua competenza, firma i mandati di pagamento, le riversali d’incasso, riscuote versamenti di qualunque natura effettuati alla CELI ed in particolare i contributi che pervenissero alla CELI da parte di Enti pubblici, privati, società, Istituti di Credito ed all’uopo può rilasciare valida e liberatoria quietanza di saldo. Ha la firma per i rapporti con banche, istituti di credito, conto corrente postale. È responsabile della raccolta annuale dei dati delle Comunità e della CELI relativi alle offerte fiscalmente detraibili ed al loro utilizzo nonché a quelli relativi al regime di ripartizione dell’otto per mille per il loro successivo inoltro al competente Ministero, in esecuzione alle prescrizioni dell’Intesa. Fornisce al Concistoro gli elementi necessari alla formazione dei bilanci consuntivo e preventivo, proponendone una traccia ove richiesto. Provvede gli adempimenti fiscali e contributivi. Convoca e presiede la conferenza dei tesorieri.

Art. 28

(Collegio dei revisori dei conti)

Il Sinodo nomina un Collegio di Revisori (un Presidente, due revisori effettivi e due supplenti). Essi durano in carica quattro anni. Allo scadere del mandato possono essere riconfermati.

Art. 29

(Compiti del collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la contabilità della CELI, verifica la rispondenza delle relative scritture nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze di tali scritture. Accerta la consistenza di cassa e del patrimonio, formula le sue osservazioni agli organi interessati. Presenta al Sinodo una relazione scritta sull’andamento della gestione e sulla situazione finanziaria e patrimoniale della CELI. Al Collegio così costituito sono demandate, per quanto applicabili, le funzioni di cui agli art.2403, 2404, 2407 del Codice Civile.

Art. 30

(Collegio dei conciliatori)

Il Collegio dei Conciliatori è composto da sei membri eletti dal Sinodo. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Sinodo emette un apposito regolamento per il Collegio dei Conciliatori, il quale viene approvato ed eventualmente emendato con la maggioranza qualificata di 2/3 dei votanti. Essi scelgono nel loro seno il Presidente del Collegio dei Conciliatori. In caso di vacanze o indisponibilità permanenti, il Presidente nomina un subentrante. Tale nomina deve essere sottoposta a ratifica del successivo Sinodo. In caso di controversie il Presidente forma il Collegio giudicante con tre dei suoi membri. I membri del collegio giudicante non possono essere parti in causa o avere coinvolgimenti personali nella controversia da dirimere.

Art. 31

(Compiti del collegio dei conciliatori)

Il Collegio dei Conciliatori ha il compito

  1. di comporre le controversie insorte nell’ambito del presente Statuto o degli ordinamenti della CELI, in particolare per quanto riguarda diritti e doveri. Il Collegio dei Conciliatori, sentite le parti, propone una conciliazione nonché i termini ed i modi di composizione della vertenza.
  2. Nel caso non si giungesse ad una conciliazione, il Collegio funge da seconda ed ultima istanza nelle controversie sorte e si esprime con provvedimento motivato.

Cariche istituzionali, organi, comunità e membri della CELI sono tenuti a rimettere al Collegio dei Conciliatori la composizione di controversie tra essi insorte, che non sono state composte, e si obbligano a rispettare le raccomandazioni e le pronunce del Collegio.

Art. 32

(Collegio in materia di fede e di dottrina)

Per le controversie in materia di dottrina si costituisce un Collegio dei Conciliatori come segue: il Presidente del Sinodo come presidente, due membri nominati dal Sinodo, fra cui un pastore della CELI, il Decano. Un rappresentante della parte ricorrente ha diritto di partecipare alle sedute. Tale Collegio si costituisce in caso di controversia. Esso può richiedere pareri teologici.

TITOLO VI – COMITATI PERMANENTI

Art. 33

(Conferenza dei Pastori)

I pastori ordinati e gli incaricati di un servizio pastorale ausiliario nell’ambito della CELI fanno parte della conferenza dei pastori ed vi hanno diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Decano. Il decano può invitare ospiti.

Art. 34

(Compiti della Conferenza dei Pastori)

Scopo della Conferenza dei Pastori è favorire la formazione professionale, l’approfondimento teologico della Chiesa e la trattazione di problemi di servizio. Viene convocata di norma due volte all’anno dal Decano o dal Vicedecano, che ne rispondono. Il Decano o il Vicedecano guidano gli incontri di servizio e promuovono lo scambio di informazioni con gli organi e le Comunità della CELI.

Art. 35

(Conferenza dei Presidenti delle Comunità)

Fanno parte della conferenza tutti i presidenti dei Consigli delle Comunità. Essa si riunisce almeno una volta all’anno o qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di impedimento alla partecipazione il presidente impedito può inviare alla riunione un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio della sua Comunità. Alle riunioni possono partecipare, quali invitati permanenti, i membri del Concistoro. La conferenza nomina al suo interno un coordinatore secondo un proprio regolamento. Tale coordinatore convoca la riunione successiva e formula una proposta di ordine del giorno.

Art. 36

(Compiti della Conferenza dei Presidenti delle Comunità)

La conferenza dei presidenti è sede di scambio di esperienze e di informazioni, di esame e di dibattito di problemi di carattere generale. Può avere funzioni di gruppo di lavoro per argomenti di carattere generale e tematiche riguardanti la CELI, da sottoporre al Sinodo od al Concistoro.

Art. 37

(Conferenza dei Tesorieri)

Fanno parte della conferenza tutti i tesorieri in carica delle Comunità della CELI e delle opera da questa riconosciute. Essa si riunisce almeno una volta all’anno o quando ne fanno richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La conferenza dei tesorieri è presieduta dal Consigliere per gli affari finanziari della CELI. Alle riunioni possono partecipare quali invitati permanenti, i membri della Commissione tecnico-finanziaria.

Art. 38

(Compiti della Conferenza dei Tesorieri)

La conferenza dei tesorieri è sede di scambio di informazioni ed esperienze di carattere amministrativo e contabile, di coordinamento delle metodiche, di formazione tecnica all’interno delle Comunità. Può svolgere compiti di gruppo di lavoro e ricevere dal Concistoro incarichi per specifici approfondimenti.

Art. 39

(Commissione Tecnico-Finanziaria)

La Commissione Tecnico Finanziaria è composta da quattro membri di cui tre eletti dal Sinodo ed uno nominato da questi tre. Uno dei quattro deve essere membro del Sinodo. Essi durano nell’incarico per quattro anni. Essi sono riconfermabili. La commissione elegge nel suo seno un presidente. Essa si riunisce almeno una volta all’anno e quando ne fa richiesta il Concistoro. Alle sedute partecipa il Consigliere incaricato agli affari finanziari della CELI.

Art. 40

(Compiti della Commissione Tecnico-Finanziaria)

La Commissione predispone per il Sinodo una relazione annuale, in cui è contenuta la valutazione delle linee guida seguite e progettate in materia di finanze. Deve essere sentito preventivamente per operazioni immobiliari. La Commissione ha compiti di consulenza per il Sinodo ed esprime pareri su materie economiche, finanziarie e tecnico-amministrative. Esprime al Concistoro parere preventivo sui bilanci da presentare al Sinodo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

(Scioglimento)

L’eventuale scioglimento della CELI viene deliberato dal Sinodo in seduta straordinaria convocata a norma di Statuto e con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei componenti, in doppia lettura con un intervallo di almeno sei mesi fra la prima e la seconda lettura. Il Sinodo stabilisce le modalità dello scioglimento, la destinazione dei beni e procede alla nomina di un eventuale liquidatore. I diritti delle persone in rapporto di lavoro con la CELI sono da considerare in maniera prioritaria.

Art. 42

(Accordi in corso)

Gli accordi, i contratti e gli impegni in atto sono confermati anche se contengono clausole in deroga al presente Statuto.

Art. 43

(Norma Transitoria)

In prima applicazione vengono eletti i Consiglieri laici del Concistoro e durano in carica quattro anni. I due pastori sono confermati nella carica per due anni. Alla loro scadenza vengono eletti per quattro anni e così via. Qualora uno o più membri vengano a mancare, i loro sostituti, cooptati o eletti, subentrano nella carica con la scadenza del loro predecessore. Tutte le restanti cariche in atto sono confermate fino al Sinodo successivo.